STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA BOOMERANG RUNNERS
Art. 1 – Denominazione e sede
1. E’ costituita in Ponte San Nicolò (PD) Via Tiziano Vecellio, 1 una associazione sportiva ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile, denominata Associazione Sportiva Dilettantistica. “Boomerang Runners”, anche siglabile A.S.D. Boomerang Runners.
Art. 2 – Scopo
1. L’associazione ha carattere specificatamente apolitico, apartitico, aconfessionale e non persegue fini di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa si fonda sul rispetto del principio di democrazia interna, adoperandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena partecipazione e corresponsabilità dei soci. l’Associazione aderisce e si conforma allo Statuto, ai regolamenti ed ai principi ispiratori del Centro Sportivo Italiano, delle Federazione Sportive cui aderisce e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI.
2. Finalità dell’associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non, e l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive.
Essa curerà attività di:
educazione del podista, incoraggiandone l’amore per lo sport,
promozione e collaborazione alla realizzazione di manifestazioni podistiche all’interno del territorio comunale,
difesa dell’ambiente.
L’associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui – a titolo esemplicativo e non esaustivo – l’organizzazione di eventi sportivi, sociali, culturali, ricreativi ivi compreso allestire e gestire bar e punti di ristoro riservando la somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci, e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale per autofinanziamento nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrativi. Inoltre potrà reperire e gestire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.
3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della organizzazione, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto economico annuale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri aderenti.
Art. 3 – Durata
l. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria de soci.
Art. 4 – i Soci
l. Il numero di Soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
2. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
4. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, dell’eventuale regolamento, di rispettare le decisioni degli Organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea dei soci.
Art. 5 – Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Art. 6 – Decadenza dei soci
l. la qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità o per causa morte. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provano danni materiali e/o all’immagine dell’associazione, comportamenti offensivi verso altri soci, non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il socio interessato.
2. L’associato radiato non può essere più ammesso. La perdita per qualsiasi caso della qualità di socio non dà diritto a nessun caso alla restituzione di quanto versato alla associazione
Art. 7 – Organi
l. Gli organi sociali sono:
l’assemblea generale dei soci
il presidente
il consiglio direttivo
Art. 8 – Assemblea
l. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L’assemblea è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Art. 9 – Diritti di partecipazione
1.Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione con diritto di voto tutti i soci, purchè in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. A ciascun socio spetta un solo voto.
Art. 10 – Compiti dell’assemblea
1. L’Assemblea delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell’attiva associativa, delibera sulle modifiche al presente statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività associativa.
2. La convocazione dell’assemblea deve essere effettuato almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante messaggio di posta elettronica e/o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
3. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
6. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 11 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art. 12 – Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall’Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che è un membro di diritto. Per essere eletti sarà necessario che il candidato ottenga la metà più uno dei voti dell’assemblea. I membri del consiglio direttivo sono eletti dall’assemblea, rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o di Enti di promozione sportiva a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 14 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, senza formalità.
Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
redigere il rendiconto economico annuale da sottoporre all’assemblea;
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
eleggere uno o più Vice Presidenti ed il Segretario;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 17 – Il Presidente
1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’associazione. E’ eletto dall’assemblea ogni 2 anni. Presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigilia sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 18 – Il Vicepresidente
1. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 19 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Il patrimonio
1. Qualora con le varie quote associative ed eventuali contributi di enti o sponsor andasse formandosi un patrimonio, questo dovrà servire per due scopi: copertura delle spese atte a garantire la regolare iscrizione e partecipazione del gruppo di soci atleti alle manifestazioni podistiche concordate nel calendario; miglioramento della qualità dell’eventuale marcia organizzata dal gruppo, sia nei servizi offerti agli atleti ospiti, sia nelle eventuali iniziative collegate.
Art. 21 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto con l’esclusione delle deleghe.
2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in vigore.
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